Art 57

Art. 57.

Sono sottoposti a procedimento disciplinare i praticanti che si rendono colpevoli di fatti non conformi alla dignita' ed al decoro della professione forense, oppure, qualora esercitino il patrocinio a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, di abusi o mancanze nell'esercizio del patrocinio stesso.


Entrata in vigore il 30 gennaio 1934

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