Art 39

Art. 39.((Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda un certificato del presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di essa con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto))((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 MAGGIO 1947, N. 597))

Nei casi di cui al comma terzo dell'art. 33 ed al comma secondo dell'art. 34 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, gli aspiranti debbono esibire anche un certificato delle Amministrazioni competenti dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie prevedute nello stesso comma terzo dell'art. 33 e nel comma primo dell'art. 34.
Entrata in vigore il 10 luglio 1947

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