Art 8

Art. 8.

Ai posti di professore-direttore delle Scuole autonome si provvede con la nomina per concorso o per trasferimento.

Ai professori-direttori si applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni sullo Stato giuridico dei professori universitari, comprese quelle per i concorsi, le nomine, i conferimenti del grado di ordinario, i trasferimenti, gl'incarichi e le supplenze. I trasferimenti di detti professori sono ammessi soltanto da Scuola a Scuola.

Le relative proposte devono essere fatte salvo il diritto di iniziativa del Ministro per l'educazione nazionale ai sensi del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071 - dal Rettore della Universita' cui compete la vigilanza sulla Scuola, sentita la Facolta' di medicina e chirurgia.
Entrata in vigore il 30 giugno 1937

Sentenze1

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