disposizioni transitorie in materia di marescialli
Art. 5. Disposizioni transitorie in materia di marescialli1.Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo l'articolo 2197-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 2197-ter (Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per il solo anno 2018 e' bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il numero dei posti a concorso ripartiti per ruoli di provenienza e per Forza armata di appartenenza.
4. In relazione alla natura straordinaria del concorso:
a) i vincitori sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e corrispondenti con le seguenti decorrenze:
1) se provenienti dal ruolo dei sergenti: 1° gennaio 2018;
2) se provenienti dal ruolo dei volontari in servizio permanente: 1° luglio 2018;
b) i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi, qualora ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza nel grado di maresciallo;
c) ai vincitori del concorso e' assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio.»;
b)l'articolo 2251 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2251 (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016). - 1. Fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:
a) a scelta, in misura non inferiore al 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
b) per concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.
3. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.
4. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:
a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;
b) quattro anni, per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami.
5. Il numero delle promozioni a primo maresciallo e' stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 814.
6. Il numero di promozioni non conferito con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a), puo' essere devoluto in aumento al numero di promozioni da conferire con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera b), e viceversa.
7. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' formata l'aliquota di avanzamento. I marescialli capo e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).
8. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2016 e non promossi, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado di primo marescialli ai sensi dell'articolo 1277, comma 1, lettera a), nell'ordine di ruolo con le seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017. Essi seguono in ruolo i primi marescialli promossi in pari data secondo le previsioni del comma 5;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.»;
c)dopo l'articolo 2251 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2251-bis (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2251, fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:
a) a scelta;
b) per concorso per titoli di servizio ed esami.
2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.
3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:
a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;
b) per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami:
1) cinque anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
2) sei anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
4. Le promozioni sono conferite:
a) per l'avanzamento a scelta, secondo le modalita' di cui all'articolo 1273, comma 2;
b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito indicato:
1) Esercito italiano: n. 56;
2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;
3) Aeronautica militare: n. 78.
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).
6. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell'articolo 2251, comma 8, lettera c).
7. Fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2026, non si applica l'articolo 1274, comma 1-bis.
Art. 2251-ter (Disposizioni transitorie per l'assunzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica.
2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non e' stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonche' i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell'articolo 1282.
3. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1051.
5. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), e' pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.
Art 2251-quater (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell'articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051 e' inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.
2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2251-ter, commi 2 e 3, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:
a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;
b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Art 2251-quinquies (Regime transitorio per le promozioni del ruolo dei musicisti). - 1. I primi marescialli e gradi corrispondenti in possesso della qualifica di luogotenente, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica.
2. I primi marescialli e gradi corrispondenti, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e se in possesso di anzianita' di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall'articolo 1521, comma 2, lettera b-bis), sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianita' 1° gennaio 2017.
3. I luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 1, se in possesso di anzianita' nel grado superiore o uguale a quanto previsto dall'articolo 1522 sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.
4. Per i luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 2, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1522, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta una anzianita' uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1522, detti sottufficiali sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i primi luogotenenti di cui al comma 3.
5. Ai fini delle promozioni di cui al presente articolo non devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 1051.»;
d)all'articolo 2253:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai primi marescialli, che fino al 2016 maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado, puo' essere conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059, secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del periodo minimo di permanenza nel grado piu' un ulteriore anno.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1. In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa e' stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di due ventiduesimi degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice ovvero dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2207.
1-ter. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui ai commi 1 e 1-bis, e' richiesto, in riferimento agli indicati periodi di conferimento della promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianita' nel grado di seguito riportato:
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: otto anni;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: dieci anni;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: undici anni.»;
3) al comma 2, le parole «Fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2016»;
4) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 2253 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2253 (Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente). - 1. Ai primi marescialli, che fino al 2016 maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado, puo' essere conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 1059, secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del periodo minimo di permanenza nel grado piu' un ulteriore anno.
1-bis. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1. In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa e' stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di due ventiduesimi degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice ovvero dal decreto adottato ai sensi dell'art. 2207.
1-ter. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui ai commi 1 e 1-bis, e' richiesto, in riferimento agli indicati periodi di conferimento della promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianita' nel grado di seguito riportato :
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: otto anni;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: dieci anni;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: undici anni.
2. Fino al 2016, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di «luogotenente» per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.
3. (abrogato).
4. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1324, comma 1, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso art. 1324, comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste.
5. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dall'art. 1324, comma 1, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001.
6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonche' accertati quelli di cui all'art. 1324, comma 1, la qualifica di "luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.
7. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'art. 1324, comma 1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato:
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni;
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni;
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni.».
a)dopo l'articolo 2197-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 2197-ter (Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per il solo anno 2018 e' bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il numero dei posti a concorso ripartiti per ruoli di provenienza e per Forza armata di appartenenza.
4. In relazione alla natura straordinaria del concorso:
a) i vincitori sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e corrispondenti con le seguenti decorrenze:
1) se provenienti dal ruolo dei sergenti: 1° gennaio 2018;
2) se provenienti dal ruolo dei volontari in servizio permanente: 1° luglio 2018;
b) i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi, qualora ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza nel grado di maresciallo;
c) ai vincitori del concorso e' assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio.»;
b)l'articolo 2251 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2251 (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016). - 1. Fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:
a) a scelta, in misura non inferiore al 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
b) per concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.
3. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.
4. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:
a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;
b) quattro anni, per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami.
5. Il numero delle promozioni a primo maresciallo e' stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 814.
6. Il numero di promozioni non conferito con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a), puo' essere devoluto in aumento al numero di promozioni da conferire con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera b), e viceversa.
7. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' formata l'aliquota di avanzamento. I marescialli capo e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).
8. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2016 e non promossi, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado di primo marescialli ai sensi dell'articolo 1277, comma 1, lettera a), nell'ordine di ruolo con le seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017. Essi seguono in ruolo i primi marescialli promossi in pari data secondo le previsioni del comma 5;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.»;
c)dopo l'articolo 2251 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2251-bis (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2251, fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:
a) a scelta;
b) per concorso per titoli di servizio ed esami.
2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.
3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:
a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;
b) per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami:
1) cinque anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
2) sei anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
4. Le promozioni sono conferite:
a) per l'avanzamento a scelta, secondo le modalita' di cui all'articolo 1273, comma 2;
b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito indicato:
1) Esercito italiano: n. 56;
2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;
3) Aeronautica militare: n. 78.
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).
6. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell'articolo 2251, comma 8, lettera c).
7. Fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2026, non si applica l'articolo 1274, comma 1-bis.
Art. 2251-ter (Disposizioni transitorie per l'assunzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica.
2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non e' stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonche' i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell'articolo 1282.
3. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1051.
5. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), e' pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.
Art 2251-quater (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell'articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051 e' inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.
2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2251-ter, commi 2 e 3, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:
a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;
b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Art 2251-quinquies (Regime transitorio per le promozioni del ruolo dei musicisti). - 1. I primi marescialli e gradi corrispondenti in possesso della qualifica di luogotenente, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica.
2. I primi marescialli e gradi corrispondenti, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e se in possesso di anzianita' di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall'articolo 1521, comma 2, lettera b-bis), sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianita' 1° gennaio 2017.
3. I luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 1, se in possesso di anzianita' nel grado superiore o uguale a quanto previsto dall'articolo 1522 sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.
4. Per i luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 2, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1522, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta una anzianita' uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1522, detti sottufficiali sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i primi luogotenenti di cui al comma 3.
5. Ai fini delle promozioni di cui al presente articolo non devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 1051.»;
d)all'articolo 2253:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai primi marescialli, che fino al 2016 maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado, puo' essere conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059, secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del periodo minimo di permanenza nel grado piu' un ulteriore anno.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1. In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa e' stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di due ventiduesimi degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice ovvero dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2207.
1-ter. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui ai commi 1 e 1-bis, e' richiesto, in riferimento agli indicati periodi di conferimento della promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianita' nel grado di seguito riportato:
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: otto anni;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: dieci anni;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: undici anni.»;
3) al comma 2, le parole «Fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2016»;
4) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 2253 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2253 (Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente). - 1. Ai primi marescialli, che fino al 2016 maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado, puo' essere conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 1059, secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del periodo minimo di permanenza nel grado piu' un ulteriore anno.
1-bis. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1. In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa e' stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di due ventiduesimi degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice ovvero dal decreto adottato ai sensi dell'art. 2207.
1-ter. Per i primi marescialli con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui ai commi 1 e 1-bis, e' richiesto, in riferimento agli indicati periodi di conferimento della promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianita' nel grado di seguito riportato :
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: otto anni;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: dieci anni;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: undici anni.
2. Fino al 2016, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di «luogotenente» per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.
3. (abrogato).
4. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1324, comma 1, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso art. 1324, comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste.
5. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dall'art. 1324, comma 1, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001.
6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonche' accertati quelli di cui all'art. 1324, comma 1, la qualifica di "luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.
7. Per i marescialli aiutanti con anzianita' di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'art. 1324, comma 1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente e' richiesto il requisito di anzianita' nel grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato:
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni;
e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni;
f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni.».
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