vigilanza

Art. 16. Vigilanza1.Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono costituiti appositi comitati paritetici di vigilanza, in numero di uno per ogni Regione in cui insistono le Fondazioni o gli Istituti non trasformati, formati da due componenti designati dal Presidente della Regione e due dal Ministro della salute, di cui uno, con funzioni di coordinamento, appartenente alla Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica dello stesso Ministero e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Dalla costituzione dei Comitati non devono derivare oneri aggiuntivi per lo Stato. ((1))2.I Comitati di cui al comma 1 esercitano il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, nonche' sull'attivita' di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213. Sono sottoposte al controllo preventivo dei Comitati le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, la partecipazione in enti e societa', l'avvio delle attivita' strumentali di cui all'articolo 9, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio, le deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, la dotazione organica iniziale e le sue revisioni. A tali fini, entro cinque giorni dalla adozione, le Amministrazioni trasmettono i predetti provvedimenti ai Comitati competenti, che entro trenta giorni dal ricevimento si pronunciano definitivamente. La scadenza puo' essere prorogata una sola volta e per la stessa durata in caso di richiesta di chiarimenti; il nuovo termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento degli stessi.
In caso di silenzio, il parere si intende positivamente reso. ((1))3.I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli IRCCS non trasformati possono essere sciolti con provvedimento del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Presidente della Regione, quando:
a)risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b)il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c)vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
4.Con il decreto di scioglimento il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

------------AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con la sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 13/7/2005, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei comma 1 e 2 del presente articolo.
Entrata in vigore il 13 luglio 2005

Sentenze1

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