attivita' strumentali

Art. 9. Attivita' strumentali1.Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati possono esercitare attivita' diverse da quelle istituzionali, purche' compatibili con le finalita' di cui all'articolo 1, per le quali possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e societa' di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
I proventi derivati dalle attivita' di cui al presente articolo devono essere destinati in misura prevalente alla attivita' di ricerca e di qualificazione del personale. In nessun caso eventuali perdite dei predetti soggetti possono essere poste a carico della gestione delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati.
Entrata in vigore il 27 ottobre 2003
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