funzioni di ricerca e di assistenza

Art. 8. Funzioni di ricerca e di assistenza1.L'attivita' di ricerca delle Fondazioni e degli Istituti non trasformati di cui al presente decreto legislativo e' prevalentemente clinica e traslazionale e si distingue in corrente e finalizzata.
2.E' ricerca corrente l'attivita' di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito della biomedicina e della sanita' pubblica. E' ricerca finalizzata l'attivita' di ricerca scientifica attuata attraverso specifici progetti e diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale.
3.Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati programmano l'attivita' di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi piu' enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attivita' e dispersione dei finanziamenti.
((3-bis.Le reti di ricerca degli IRCCS sono reti di eccellenza che, nelle aree tematiche di cui all'allegato 1 del presente decreto legislativo, perseguono finalita' di ricerca prevalentemente traslazionale, promuovono il progresso delle conoscenze, sperimentano modelli di innovazione nei diversi settori dell'area tematica, anche per potenziare la capacita' operativa del Servizio sanitario nazionale e delle reti regionali, e sono aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con universita' ed enti pubblici di ricerca, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonche' con partner scientifici e industriali nazionali e internazionali;
3-ter.Le reti di ricerca degli IRCCS sono costituite ai sensi dell'articolo 36 del codice civile mediante atto pubblico, e lo statuto indica il legale rappresentante, il coordinatore scientifico, le modalita' di funzionamento dell'assemblea dei soci e quelle per condividere la strumentazione e le competenze scientifiche tra i partecipanti.
3-quater.Ferma restando la possibilita' di accedere a reti in area tematica coincidente con quella del riconoscimento della qualifica di IRCCS, ai fini della partecipazione ad una rete di area tematica diversa rispetto a quella di riconoscimento, gli IRCCS documentano il possesso dei seguenti requisiti, che il Ministero della salute provvede a validare:
a)specifica attivita' di ricerca sia con riguardo al numero delle pubblicazioni che al numero dei trials, svolta nell'ultimo triennio relativamente alla area tematica della rete, nel rispetto dei parametri bibliometrici internazionalmente riconosciuti e comunque in misura non inferiore al 5 per cento degli indicatori e soglie di valutazione di cui all'allegato 3, comma 1, lettera b);
b)erogazione dell'attivita' assistenziale desumibile dai flussi informativi correnti, svolta nell'area tematica della rete, in misura pari almeno al 10 per cento rispetto a quella complessiva dell'Istituto;
c)risorse strumentali e piattaforme da condividere nonche' le conoscenze e competenze specifiche riconducibili all'area tematica della rete finalizzate al potenziamento delle capacita' operative degli altri IRCCS.
3-quinquies.Le reti di ricerca degli IRCCS svolgono l'attivita' di ricerca sulla base di una programmazione quadriennale, articolata in traiettorie integrative rispetto alle linee di ricerca dei singoli Istituti, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria, di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
3-sexies.Ai fini del finanziamento di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 10, nei limiti ed in coerenza con la programmazione quadriennale di cui al comma 3-quinquies, gli IRCCS che partecipano alla rete con riconoscimento in area tematica diversa da quella della rete, garantiscono il rispetto dei seguenti parametri:
a)attivita' assistenziale desumibile dai flussi informativi correnti, svolta nell'area tematica della rete, pari al 20 per cento rispetto a quella complessiva dell'istituto;
b)attivita' di ricerca svolta nell'area tematica della rete pari al 20 per cento rispetto a quella complessiva dell'IRCCS, con un minimo del 10 per cento degli indicatori e soglie di valutazione di cui all'allegato 3, comma 1, lettera b);
c)indici bibliometrici relativi all'impatto delle pubblicazioni nell'area tematica della rete pari alla media nazionale dell'area stessa.
3-septies.Il possesso dei requisiti di cui al comma 3-sexies puo' essere comprovato dagli IRCCS mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto n. 445 del 2000, il Ministero della salute effettua i controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese;))4.Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati attuano misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Universita', con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensita' di cura, avvalendosi, in particolare, delle reti di cui all'articolo 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie piu' avanzate, nonche' le ricerche pertinenti.
5.Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalita' pubblica della ricerca, le istituzioni e gli enti disciplinate dal presente decreto legislativo possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, societa' di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneita'. In nessun caso eventuali perdite dei consorzi e delle societa' partecipate possono essere poste a carico della gestione degli enti. I predetti rapporti devono disciplinare:
a)le modalita' di distribuzione dei profitti connessi alla eventuale brevettazione dei risultati ed al loro sfruttamento, vincolandone in ogni caso la destinazione al finanziamento delle attivita' istituzionali;
b)adeguate regole di trasparenza dei flussi finanziari, con obblighi di rendicontazione;
c)obiettivi e tempi certi per il loro raggiungimento;
d)idonee modalita' di informazione, verifica e controllo dell'andamento del programma da parte degli organi di indirizzo e degli organi di gestione.
((5-bis.Gli Istituti, nel rispetto della legge 31 maggio 2022, n. 62, garantiscono che l'attivita' di ricerca e cura si conformi ai i principi della correttezza, trasparenza, equita', responsabilita', affidabilita' e completezza riconosciuti a livello internazionale.
Essi pubblicano tutti i dati e le fonti della ricerca in modo veritiero e oggettivo, al fine di consentire la verifica e la riproducibilita', con specifico riferimento al mantenimento dei dati utilizzati. A tal fine, per garantire la valutazione dell'attivita' scientifica, anche con riguardo agli effetti di quest'ultima sulla salute della popolazione, utilizzano indicatori di efficacia ed efficienza della qualita' dell'attivita' di ricerca riconosciuti a livello internazionale. Gli Istituti adottano e aggiornano periodicamente un codice di condotta per l'integrita' della ricerca.
Il personale in servizio presso gli IRCCS e' tenuto ad aderire ad un codice di condotta che disciplina prescrizioni comportamentali volte al corretto utilizzo delle risorse e al rispetto di regole di fair competition.
5-ter.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, gli IRCCS promuovono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, lo sviluppo delle imprese start up e spin off innovative in materia di ricerca biomedica e biotecnologica.
5-quater.Il personale degli IRCCS e il personale in convenzione con l'IRCCS e' tenuto a rispettare la disciplina delle incompatibilita' tra lo svolgimento delle attivita' legate al rapporto di lavoro con l'IRCCS e lo svolgimento dell'attivita' a favore di spin-off e start up, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti rispettivamente adottati da ciascun IRCCS in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e disciplina degli incarichi extra-istituzionali a titolo oneroso o gratuito anche con riguardo alla fase del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti adottati dall'IRCCS in materia.
5-quinquies.Gli IRCCS di diritto pubblico promuovono la partecipazione dei ricercatori in spin-off e start-up costituite per lo sviluppo dei prodotti della ricerca degli stessi Istituti. Con regolamento interno gli IRCCS definiscono le modalita' di partecipazione del personale, di alternanza lavoro istituzionale e in start-up e spin-off. Alla determinazione dei compensi del predetto personale si provvede nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento e in base ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5-sexies.Gli IRCCS di diritto pubblico, al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale, anche mediante contratti di collaborazione industriale, di licenza, nonche' la creazione di spin-off e start up, individuano il partner industriale secondo i criteri e le modalita' seguenti:
a)nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprieta' intellettuale, adottano apposito regolamento, volto a disciplinare le procedure ed i criteri per l'individuazione dei partner industriali con adeguate competenze tecnologiche e di ricerca, al fine dell'adozione dell'Albo dei partner industriali, di seguito Albo, nonche' le modalita' e criteri per la stipula degli accordi e il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
b)la predisposizione e l'aggiornamento periodico dell'Albo sono effettuati mediante procedura di evidenza pubblica, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicita';
c)l'inserimento nell'Albo di cui alla lettera b) subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza;
d)per gli IRCCS pubblici, per le finalita' di cui al presente comma con apposita procedura selettiva individuano i soggetti in possesso degli idonei requisiti di qualificazione e competenze tecnologiche per la stipula dell'accordo. Qualora nessuno dei soggetti iscritti all'elenco sia in possesso dei requisiti richiesti, l'IRCCS pubblico puo' procedere ad ulteriore procedura di evidenza pubblica per l'aggiornamento dell'Albo.))6.Nell'ambito dei progetti di ricerca di cui al presente articolo e senza oneri aggiuntivi, gli enti possono sperimentare nuove modalita' di collaborazione con ricercatori medici e non medici, anche attraverso la contitolarita' di quote o azioni negli enti e societa' di cui al comma 5.
7.Le Fondazioni e gli Istituti non trasformati svolgono attivita' di alta formazione nell'ambito delle discipline e attivita' di riferimento.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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