Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali

Art. 36.Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali 1.A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunita' montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:
a)amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario e' dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo e' fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo e' comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;
b)comuni. Il contributo ordinario e' dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'articolo 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma cosi' calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo e' fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo e' comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;
c)comunita' montane. Il contributo ordinario e' dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 35, da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera a) , alle nuove comunita' montane istituite dalle regioni. La somma residua e' ripartita fra tutte le comunita' montane sulla base della popolazione montana. L'importo relativo e' comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo. (15) ((25))---------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993." ---------------AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Entrata in vigore il 29 luglio 1997

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