servizi di mensa

Art. 6. Servizi di mensa1.Fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalita' di cui all'articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati.
2.I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 130, comma 2, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 130 (Progetti formativi di tempo lungo). - 2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire alle seguenti condizioni: a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti; b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore; c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l' organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128».
Entrata in vigore il 16 maggio 2017

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