Art 4

Art. 4.

Un programma particolareggiato delle materie di esame, sulla base delle disposizioni del precedente articolo e delle cognizioni specifiche necessarie all'esercizio della professione, dovra' essere predisposto dall'Ente provinciale per il turismo, di concerto con la Sovrintendenza per l'antichita' e belle arti e da essi sottoposto per l'approvazione al Ministero per la stampa e la propaganda ed al Ministero dell'educazione nazionale, rispettivamente. Tale programma dovra' essere comunicato a tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione agli esami ed a chiunque altro lo richieda e dovra' altresi' essere incluso nel bando di concorso quando esso fosse pubblicato.

A cura dell'Ente provinciale per il turisimo e della Sovraintendenza per le antichita' e le belle arti (qualora essi lo giudichino opportuno) potra', con la cooperazione di funzionari del Ministero dell'educazione nazionale, essere tenuto, nel periodo che intercorre fra l'annuncio e l'epoca della sessione di esami, un corso di lezioni preparatorie.
Entrata in vigore il 3 agosto 1937

Sentenze1

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