(assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche)

Art. 42-bis.(Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche)1.Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato ((e limitato a casi o esigenze eccezionali)). L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2.Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione.
Entrata in vigore il 13 agosto 2015

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