Art 4

Art. 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160
(33) ((34))---------------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 847)che "Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale". ----------AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
Entrata in vigore il 29 febbraio 2020

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