Art 76

Art. 76.
(Sanzioni ed interessi).

1.Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di lire centomila. (17)
2.Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis , ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. (17) (21)
3.Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo sono ridotte ((alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472)) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. (17)
4.La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
5.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
-------------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente." -------------AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 nel modificare il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.
Entrata in vigore il 6 dicembre 2011
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