regolamento e tariffe
Art. 3. Regolamento e tariffe1.Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
2.Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
3.Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.
4.Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.
((5.In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno ))6.Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonche', limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.
2.Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
3.Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.
4.Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.
((5.In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno ))6.Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonche', limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.