occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. disciplina

Art. 46. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina1.Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche' con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.
2.Il comune o la provincia ha sempre facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando pero' il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti.((9))


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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 63) che "I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:
a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;
c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani;
d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa;
e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non e' dovuta."
Entrata in vigore il 29 dicembre 1995
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