presupposto della tassa ed esclusioni

Art. 62. Presupposto della tassa ed esclusioni1.(( La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4)). Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2.Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3.Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune puo' individuare nel regolamento categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attivita' viene svolta.
4.Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attivita' economica e professionale, puo' essere stabilito dal regolamento che la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5.Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1995
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