Allegato-art. 2
Art. 2.
Il libro maestro e' costituito dalle partite tavolari.
Le partite tavolari sono destinate per l'iscrizione: 1° dei corpi tavolari e delle loro modificazioni; 2° dei diritti ed oneri reali relativi ai corpi tavolari (diritti tavolari); 3 dei fatti ed atti giuridici di cui la legge ammette l'annotazione.