Allegato-art. 2


Art. 2.


Il libro maestro e' costituito dalle partite tavolari.

Le partite tavolari sono destinate per l'iscrizione: 1° dei corpi tavolari e delle loro modificazioni; 2° dei diritti ed oneri reali relativi ai corpi tavolari (diritti tavolari); 3 dei fatti ed atti giuridici di cui la legge ammette l'annotazione.
Entrata in vigore il 18 aprile 1929
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