esercizio del diritto di voto
Art. 29. Esercizio del diritto di voto1.In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.2.Per rendere piu' agevole l'esercizio del diritto di voto, le unita' sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilita' di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.3.Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Nota all'art. 29:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 15/1991 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non e' accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede gia' esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unita' sanitaria lo- cale.
2. Nei comuni ripartiti in piu' collegi senatoriali o piu' collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dell'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali e' compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso e' iscritto.
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante puo' votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi e' presa nota nel verbale dell'ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale".
Nota all'art. 29:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 15/1991 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non e' accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede gia' esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unita' sanitaria lo- cale.
2. Nei comuni ripartiti in piu' collegi senatoriali o piu' collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dell'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali e' compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso e' iscritto.
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante puo' votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi e' presa nota nel verbale dell'ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale".