trattamento economico del personale di polizia municipale

Art. 10. Trattamento economico del personale di polizia municipale1.Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.
2.Le indennita' attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennita' di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.
3.L'indennita' di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non e' cumulabile con qualsiasi altra indennita'.
Note all'art. 10, comma 2:
- Il testo vigente dell'art. 26, quarto comma, del D.P.R.
n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali), e' il seguente:
"Sono previste le seguenti indennita':
a) il compenso per la funzione di coordinamento e' stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilita' di L. 3.500.000 per gli apicali di enti di tipo 1 e L. 2.800.000 per gli apicali di enti di tipo 2;
b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 4.800.000;
c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 3.000.000;
d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con direzione di unita' operativa organica compete un'indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 1.500.000;
e) al personale inquadrato nella settima e sesta qualifica funzionale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 360.000;
f) al personale di vigilanza (urbana, ittica, venatoria, sanitaria, silvo-pastorale, annonaria etc.) nonche' ai vigili stradali delle province, inquadrati nella quinta qualifica funzionale compete l'indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 600.000 cosi' come spetta anche al personale preposto al coordinamento di tali figure professionali, collocato nella sesta qualifica funzionale; a quest'ultimo non compete l'indennita' di L. 360.000 previste per il personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale. Detta indennita' di L. 600.000 assorbe ogni altra indennita' comunque denominata e corrisposta a tale titolo ed anche per attivita' extra-istituzionali. Al restante personale inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 120.000".
- Con la legge n. 93/1983 e' stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego.
- L'art. 43, terzo comma, della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), cosi' dispone:
"Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio".

Nota all'art. 10, comma 3:
Per il testo dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 347/1983 v. nelle note al comma 2 del presente articolo.
Entrata in vigore il 15 marzo 1986

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