Art. 5-septies.(( (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel
settore privato). ))((1.All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonche' dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76";
b)al comma 6, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".))
Entrata in vigore il 18 febbraio 2022

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