(modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)

Art. 24.(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)1.All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)((al comma 1, le parole: "d'intesa con")), sono sostituite dalla seguente: "sentita" e le parole: "e' stabilito il canone dovuto" sono sostituite dalle seguenti: "((e' approvata)) la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto";
b)il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacita' di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ((e dei corrispettivi)) dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonche' le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.".
2.Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attivita' di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita'.".
3.Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonche' al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, le parole: "diritto di far salire e scendere" sono sostituite dalle seguenti "diritto di far salire o scendere";
b)dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. L'autorita' competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, puo' richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, ((il pagamento)) di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. ((L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e)) non puo' comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. ((I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico)). Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorita', non sono piu' soggette alle limitazioni ((nel diritto di far salire)) o scendere le persone fintanto che ((non si verifichino)) nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.
4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli ((medi)) tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.".
((3-bis.Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' inserito il seguente:
"3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione"))
Entrata in vigore il 20 agosto 2013

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