(disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)

Art. 58.(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)1.Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 13-bis, le parole "triennio 2012-2014" sono sostituite dalle seguenti "biennio 2012-2013" e le parole "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015";
b)al comma 14, le parole "quadriennio 2011-2014" sono sostituite dalle seguenti "triennio 2011-2013" e le parole "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015".
2.Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e' incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario per gli enti di ricerca e' incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.
3.All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente periodo: "Non e' richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma."
3-bis.All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivita' di ricerca".
4.Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma5.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 ((, e sino al 31 dicembre 2019,)) le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.
A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013.
In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.(7)
((5-bis.A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa e' integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
5-ter.Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
5-quater.Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili))6.Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto , rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.
7.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis.Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attivita' agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione puo' avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.

-----------AGGIORNAMENTO (7)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 748) che "All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2018

Sentenze60


  • 1. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-03-08, n. 202400279
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 25 bis DPR 313/2002·
    • compiti dell'amministrazione nella verifica dei requisiti dei candidati·
    • difetto di motivazione e istruttoria·
    • giudizio amministrativo·
    • ostatività per condanne penali·
    • procedura selettiva per assunzione·
    • requisiti di moralità per pubblico impiego·
    • riabilitazione penale·
    • violazione art. 58 D.L. n. 69/2013

  • 2. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-06-12, n. 202400301
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento di graduatoria concorsuale·
    • art. 6 l. 241/1990·
    • graduatoria di internalizzazione del personale·
    • principio del favor partecipationis·
    • procedura telematica non trasparente·
    • soccorso istruttorio·
    • spese processuali·
    • violazione di art. 5 del Bando di selezione

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-23, n. 202301901
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento di decreto di ripartizione·
    • art. 4, comma 1, DPR n. 119/2009·
    • contenimento della spesa·
    • esternalizzazione dei servizi·
    • giurisprudenza del Consiglio di Stato·
    • modifiche legislative introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145·
    • principio di terziarizzazione dei servizi·
    • ripartizione dei posti di collaboratori scolastici·
    • stabilizzazione dell'occupazione·
    • valenza educativa dei collaboratori scolastici

  • 4. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2023-12-22, n. 202301669
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • misure cautelari·
    • principio di buon andamento dell'azione amministrativa·
    • principio di legalità·
    • principio di parità di accesso agli impieghi pubblici·
    • procedura selettiva per titoli·
    • requisiti di partecipazione·
    • tutela cautelare

  • 5. TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-01-17, n. 202300120
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • accertamento dei requisiti di moralità e onorabilità·
    • art. 3 L. 241/1990·
    • art. 445 cod. proc. pen.·
    • art. 97 Cost.·
    • condanna in forma specifica ex art. 30 c.p.a.·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da procedura selettiva·
    • estinzione del reato·
    • graduatoria concorsuale·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • principio di buon andamento e imparzialità·
    • requisiti soggettivi di ammissione·
    • sospensione cautelare·
    • violazione di legge
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi