Art. 49-bis.(( (Misure per il rafforzamento della spending review). ))((1.AI fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualita' dei servizi pubblici offerti, e' istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attivita' di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attivita' di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonche' delle societa' controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attivita' e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.
2.Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, puo' nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.
3.Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacita' in materia economica e di organizzazione amministrativa.
4.Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:
a)la durata dell'incarico, che non puo' comunque eccedere i tre anni;
b)l'indennita' del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c)le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario puo' avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario puo' disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.
6.Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attivita' di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, puo' presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.
7.Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.
8.Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.))
2.Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, puo' nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.
3.Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacita' in materia economica e di organizzazione amministrativa.
4.Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:
a)la durata dell'incarico, che non puo' comunque eccedere i tre anni;
b)l'indennita' del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c)le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario puo' avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario puo' disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.
6.Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attivita' di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, puo' presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.
7.Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.
8.Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.))