(prodotti alimentari ammessi al trattamento)

Art. 3.(Prodotti alimentari ammessi al trattamento)1.I prodotti alimentari che possono essere sottoposti al trattamento di cui all'articolo 2 sono quelli indicati nell'allegato IV, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18.
Entrata in vigore il 4 aprile 2001

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