direttori di gara

Art. 18. Direttori di gara1.I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarita' tecnica.
Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attivita' nonche' alla registrazione dei relativi risultati.
2.Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle ((Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici)), dotate di autonomia operativa.
Entrata in vigore il 4 settembre 2023

Sentenze1

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