misure volte alla creazione di opportunita' occupazionali

Art. 6. Misure volte alla creazione di opportunita' occupazionali1.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al ((31 dicembre 2002)).
2.Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio l993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attivita' previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.
3.Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.
4.Le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potra' esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2001
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