composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
Art. 2. Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti((1.I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze))2.Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di ((impresa)). ((1))--------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".