pensione di vecchiaia
Art. 2. Pensione di vecchiaia1.La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di eta' dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
2.La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.
3.Per il calcolo della media di cui sopra, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 10, comma 1.
Per gli anni per i quali e' stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta e' pari al decuplo del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
4.La misura della pensione non puo' essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine e' quello fissato per l'anno in corso.
5.Se la media dei redditi e' superiore a lire 50 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 e' ridotta allo 0,50 per cento per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni.
6.Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
7.Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento e' pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 2 e 5, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
8.Alle scadenze indicate dall'articolo 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tal caso, devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.
2.La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.
3.Per il calcolo della media di cui sopra, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 10, comma 1.
Per gli anni per i quali e' stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta e' pari al decuplo del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
4.La misura della pensione non puo' essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine e' quello fissato per l'anno in corso.
5.Se la media dei redditi e' superiore a lire 50 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 e' ridotta allo 0,50 per cento per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni.
6.Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
7.Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento e' pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 2 e 5, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
8.Alle scadenze indicate dall'articolo 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tal caso, devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.