contributo integrativo

Art. 11. Contributo integrativo1.A partire dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito e' assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
2.Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti.
L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
3.Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, sono tenuti a versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, comma 2, dovuto per l'anno stesso.
4.Salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
5.La maggiorazione di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1986

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