pensione di anzianita'

Art. 3. Pensione di anzianita'1.La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
2.La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
3.La pensione e' determinata con applicazione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 2.
4.Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1986

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