Art. 7-quinquies.(( (Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti). ))((1.Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a)la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b)lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede la continua mobilita' del dipendente;
c)la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attivita' lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennita' o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si e' effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si e' svolta.
2.Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non e' applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' riconosciuto il trattamento previsto per le indennita' di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.))
Entrata in vigore il 2 dicembre 2016
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