Art 9
Art. 9.
Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace
((e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari))1.All'articolo 51 ((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto)) legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, le parole: "al capo dell'Ufficio giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "al Presidente della Corte di appello";
b)il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.";
c)il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.";
d)dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.".
2.Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di (( quattro )) anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.".
((2-bis.In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari gia' confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.))
Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace
((e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari))1.All'articolo 51 ((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto)) legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, le parole: "al capo dell'Ufficio giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "al Presidente della Corte di appello";
b)il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.";
c)il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.";
d)dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.".
2.Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di (( quattro )) anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.".
((2-bis.In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari gia' confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.))
Sentenze • 3
1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2024, n. 22Provvedimento: R.G. N.83/21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel. Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere Dr. Pietro LEANZA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4 febbraio 2021 da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F.80184430587, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso i propri uffici in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63 PEC ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it; -appellante- Contro 1 NA TI …Leggi di più...
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-05-12, n. 201404881Provvedimento: N. 11035/2006 REG.RIC. N. 04881/2014 REG.PROV.COLL. N. 11035/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11035 del 2006, proposto da: OP ED, rappresentato e difeso dagli avv.ti ED Bianchini e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Cesare, 14, Sc A, Int 4, presso lo studio dell'avv. Gabriele Pafundi; contro Il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente p.t., il Ministero della Giustizia, in persona del ministro p.t., il Consiglio Giudiziario presso Corte di …Leggi di più...- Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
- diniego di conferma come strumento di tutela dell'immagine del magistrato onorario·
- eccesso di potere·
- mancata conferma nelle funzioni di Giudice di pace·
- margine di discrezionalità del CSM·
- principio di indipendenza e imparzialità della funzione giurisdizionale·
- requisiti per la nomina e conferma dei giudici di pace·
- valutazione della professionalità dei magistrati onorari·
- violazione dei criteri di assegnazione dei fascicoli
3. Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza collegiale 2023-01-26, n. 202300906Provvedimento: Pubblicato il 26/01/2023 N. 09999/2021 REG.RIC. N. 00906/2023 REG.PROV.COLL. N. 09999/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 9999 del 2021, proposto dai signori OG GR, RI ZI, IA IA e TO LA, rappresentati e difesi dagli avvocati RI ZI e OG GR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato OG GR in Capo d'Orlando, via Alessandro Volta, 34; contro Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello …Leggi di più...