Art 2

Art. 2.1.Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ((e successive modificazioni,)) all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ((. . .)) all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, ((. . .)) sono elevate ad euro 200.000.
2.Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2004
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