Art 5
Art. 5.1.All'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi nell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento e' subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza".
2.L'articolo 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata e' computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalita', a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986.
3.All'articolo 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza".
4.Nell'articolo 92, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo la parola: "centrale" sono aggiunte le seguenti: "ed in ogni provincia".
5.Il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure. (( A tal fine puo' disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale e' prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonche' prevedere termini abbreviati, non inferiori a 15 giorni o a un terzo di quelli ordinari, se piu' brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali puo' prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento puo' inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno. ))6.Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
7.Ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
8.Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di settanta infermieri e dieci biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalita' di corresponsione.
9.Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno.
"2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi nell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento e' subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza".
2.L'articolo 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata e' computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalita', a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986.
3.All'articolo 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza".
4.Nell'articolo 92, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo la parola: "centrale" sono aggiunte le seguenti: "ed in ogni provincia".
5.Il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure. (( A tal fine puo' disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale e' prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonche' prevedere termini abbreviati, non inferiori a 15 giorni o a un terzo di quelli ordinari, se piu' brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali puo' prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento puo' inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno. ))6.Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
7.Ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
8.Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di settanta infermieri e dieci biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalita' di corresponsione.
9.Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno.