disposizioni varie in materia previdenziale

Art. 16. Disposizioni varie in materia previdenziale1.Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS e da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL, e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU,limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.
2.Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvedera' in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalita' per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
3.Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvedera' altresi' a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unita', facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative all'aumento delle aliquote di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
4.Il Ministro della sanita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale benficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.
5.In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relativi ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza del decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 4.
6.Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interesse e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. ((11))7.Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 45, comma 6) che "Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le pensioni di invalidita' erogate dallo Stato."
Entrata in vigore il 29 dicembre 1998
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