Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti-art. 62

Art. 62.

Quando siano piu' le parti interessate ad opporsi all'appello questo deve proporsi contro tutte.
Se la domanda sia proposta contro alcuna soltanto di esse, il giudizio si deve integrare con la chiamata in causa delle altre, l'integrazione puo' aver luogo anche dopo la scadenza del termine per appellare.
Entrata in vigore il 22 agosto 1933

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