Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti-art. 15
Art. 15.
La Corte puo' inoltre disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che credera' del caso, stabilendo i modi con cui debbono seguire ed applicando, per quanto possibile, le leggi di procedura civile.
Nell'ammettere i mezzi istruttori di cui sopra la Corte fissa il termine, entro il quale essi devono essere espletati, e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il Collegio giudicante od il pretore. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio e' fuori del Regno, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche.
L'istruttore delegato, ad istanza della parte piu' diligente, fissa il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni: tale provvedimento, a cura della parte piu' diligente, deve essere notificato alle controparti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni stesse.
La Corte puo' inoltre disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che credera' del caso, stabilendo i modi con cui debbono seguire ed applicando, per quanto possibile, le leggi di procedura civile.
Nell'ammettere i mezzi istruttori di cui sopra la Corte fissa il termine, entro il quale essi devono essere espletati, e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il Collegio giudicante od il pretore. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio e' fuori del Regno, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche.
L'istruttore delegato, ad istanza della parte piu' diligente, fissa il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni: tale provvedimento, a cura della parte piu' diligente, deve essere notificato alle controparti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni stesse.