Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti-art. 44

Art. 44.

Quando con la responsabilita' di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilita' di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilita'; ma, se speciali circostanze lo richiedono, si puo' procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.
Entrata in vigore il 22 agosto 1933

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