titolarita' e gestione della farmacia

Art. 7. Titolarita' e gestione della farmacia((1.Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata))2.Le societa' di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.((La partecipazione alle societa' di cui al comma 1 e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche' con l'esercizio della professione medica. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.))3.La direzione della farmacia gestita dalla societa' e' affidata ((a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,)) che ne e' responsabile.
4.Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, e' sostituito temporaneamente ((da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni)).
4-bis.((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124)).
5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
6.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
7.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
8.Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di farmacia privata e' consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.
9.A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.
10.Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
11.Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.
12.Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
13.Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una societa'.
14.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle societa' aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.
Entrata in vigore il 14 agosto 2017

Sentenze145


  • 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-03-08, n. 202400918
    Provvedimento: Pubblicato il 08/03/2024 N. 00918/2024 REG.PROV.COLL. N. 01462/2021 REG.RIC. N. 02176/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pharmaservices S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato PP Lo Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato …
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • autorizzazione all'apertura di una sede farmaceutica·
    • autotutela amministrativa·
    • bilanciamento di interessi·
    • competenza amministrativa·
    • concorso pubblico per l'assegnazione di sedi farmaceutiche·
    • conferenza dei servizi·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • legittimazione processuale·
    • principio di ragionevolezza·
    • proroga dei termini·
    • revisione della pianta organica delle farmacie·
    • sostituzione di atti amministrativi·
    • valutazione di impatto ambientale·
    • verifica della localizzazione delle farmacie·
    • violazione del principio di par condicio concorsuale

  • 2. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-03-02, n. 202301341
    Provvedimento: Pubblicato il 02/03/2023 N. 01341/2023 REG.PROV.COLL. N. 02584/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da NA RD e TO LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, U.O.D, in persona del legale rappresentante pro …
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    • alternatività delle autorizzazioni farmaceutiche·
    • art. 112 del R.D. 1265/34·
    • art. 12 legge 475/1968·
    • concorso pubblico·
    • gestione associata delle farmacie·
    • graduatoria concorsuale·
    • incompatibilità per cessione di quote societarie·
    • preclusione decennale·
    • principio di alternatività delle sedi farmaceutiche·
    • titità delle farmacie·
    • trasformazione da società di persone a società di capitali

  • 3. Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/09/2024, n. 1581
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati: 1) dott. Rossana Guzzo Presidente 2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere 3) dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1099 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa DA NN EN, nato a [...] il [...], (C.F. [...]) e NN LI IA, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Centineo e dall'Avv. Cristiano Dolce; ATTORI IN RIASSUNZIONE APPELLATI CONTRO OC NO, …
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  • 4. Corte d'Appello Torino, sentenza 08/08/2024, n. 587
    Provvedimento: Causa n. 373/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Sez. Prima Civile nelle persone dei magistrati: DO. Gian Andrea Morbelli Presidente DO. Corrado Croci Consigliere DO.ssa Desire' Perego Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373/2023 R.G. promossa da: AZIENDA SANITARIA LOCALE AL (P.IVA 02190140067), rappresentata e difesa dagli avv.ti ELIO GIANNI GARIBALDI, MARIA DANIELA COGO e CARLO CASTELLOTTI CARLO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in VIA VENEZIA n. 6 ad ALESSANDRIA parte appellante contro ET NA (C.F. [...]) FARMACIA ET DI …
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  • 5. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-05-28, n. 202403427
    Provvedimento: Pubblicato il 28/05/2024 N. 03427/2024 REG.PROV.COLL. N. 05440/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della CA (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5440 del 2023, proposto da NC ER, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Farmacia CI.DA S.r.l. (già Farmacia CI.DA S.n.c. delle Dott.sse CE TE e Valentina D'Agostino), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Fortunato, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore; contro REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Saturno, con …
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    • art. 10-bis legge n. 241/1990·
    • art. 12, comma 4, legge n. 475/1968·
    • cessione di quote societarie·
    • compensazione delle spese processuali·
    • concorso pubblico·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • diritto amministrativo·
    • esclusione dalla graduatoria·
    • graduatoria concorsuale·
    • preavviso di rigetto·
    • principio di stretta interpretazione·
    • tipicità delle cause di esclusione·
    • trasformazione societaria
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