titolarita' e gestione della farmacia

Art. 7. Titolarita' e gestione della farmacia1.La titolarita' dell'esercizio della farmacia privata e' riservata a persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, a societa' di persone ed a societa' cooperative a responsabilita' limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.Le societa' di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della societa' farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la societa', in possesso del requisito dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.
3.La direzione della farmacia gestita dalla societa' e' affidata ad uno dei soci che ne e' responsabile.
4.Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, e' sostituito temporaneamente da un altro socio.
5.Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purche' la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la societa'.
6.Ciascun farmacista puo' partecipare ad una sola societa' di cui al comma 1.
7.La gestione delle farmacie private e' riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia.
8.Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di farmacia privata e' consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.
9.A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione.
Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine e' differito al compimento del trentesimo anno di eta' dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni e' applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facolta' di farmacia in qualita' di studente presso un'universita' statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano piu' d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la societa'. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.
10.Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e succes- sive modificazioni.
11.Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.
12.Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
13.Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una societa'.
14.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle societa' aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 475/1968, come modificato dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, e come ulteriormente modificato dall'art. 13 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 12. - E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmacia, decorsi cinque anni dalla conseguita titolarita'.
Il trasferimento puo' aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.
Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.
A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto e' tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanita'.
Il farmacista titolare al momento del trasferimento dec- ade dalla precedente titolarita'.
Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia e' consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarita' della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, e' consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attivita' professionale certificata dall'autorita' sanitaria competente per territorio, per almeno sei mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneita' in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.
Il trasferimento di farmacia puo' aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneita' o che abbia almeno due anni di prativa professionale, certificata dall'autorita' sanitaria competente.
Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorita' sanitaria competente le generalita' del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonche' di effettiva cessazione della stessa.
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorita' sanitaria competente che e' tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.
Il trasferimento della titolarita' delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non e' ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi e' connessa, pena la decadenza.
Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarita' della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilita' di un direttore".
- Per il nuovo testo dell'art. 11 della citata legge n. 475/1968 si veda l'art. 11 della legge qui pubblicata.
- Il testo del primo comma dell'art. 13 del regolamento contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialita' medicinali, approvato con R.D. n. 478/1927, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 1730/1963, e' il seguente:
"La domanda di registrazione della specialita' medicinale deve contenere, oltre il nome, cognome e indirizzo del produttore richiedente:
1) il nome di vendita della specialita';
2) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei componenti la specialita' denominati secondo la pratica me- dia, la forma della preparazione, l'uso al quale e' destinata, e la dose di somministrazione;
3) le proprieta' caratteristiche della specialita', che ne giustificano l'azione medicamentosa;
4) il periodo massimo di conservazione per le specialita' che possono alterarsi;
5) il metodo analitico per il controllo qualitativo e quantitativo almeno dei principali componenti;
6) l'indicazione dell'officina di produzione;
7) il prezzo fisso di vendita al pubblico e quello al farmacista. La differenza tra i due prezzi deve essere tale da assicurare al farmacista un utile non inferiore al 25 per cento sul prezzo di vendita al pubblico".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonche' di disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, e dall'art. 8, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalita' per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunita' economica europea; in relazione a tali obiettivi verra' tenuto particolarmente conto della effettiva necessita' di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attivita', anche in relazione alle dimensioni dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verra' determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;
d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potra' superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.
1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potra' essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di societa' costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sara' commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potra' superare, per ciascuna annualita', l'importo di un milione di lire.
1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta', purche' le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonche' una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti, nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita' dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550.
La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione.
Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1992, saranno emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1".
Entrata in vigore il 16 novembre 1991
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