decentramento delle farmacie

Art. 5. Decentramento delle farmacie1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unita' sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.
2.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
"Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorita' metropolitana con specifica potesta' statutaria ed assume la denominazione di "citta' metropolitana".
5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
- Per il nuovo testo dell'art. 1 della legge n. 475/1968 si veda in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 16 novembre 1991

Sentenze226


  • 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-03-08, n. 202400918
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • autorizzazione all'apertura di una sede farmaceutica·
    • autotutela amministrativa·
    • bilanciamento di interessi·
    • competenza amministrativa·
    • concorso pubblico per l'assegnazione di sedi farmaceutiche·
    • conferenza dei servizi·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • legittimazione processuale·
    • principio di ragionevolezza·
    • proroga dei termini·
    • revisione della pianta organica delle farmacie·
    • sostituzione di atti amministrativi·
    • valutazione di impatto ambientale·
    • verifica della localizzazione delle farmacie·
    • violazione del principio di par condicio concorsuale

  • 2. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-01-05, n. 202300044
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • autorizzazione al trasferimento di farmacia·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • concorrenza tra farmacie·
    • connessione tra atti amministrativi·
    • diniego di nulla osta·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
    • inammissibilità dei motivi aggiunti·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • modifica della pianta organica·
    • parere dell'Ordine dei Farmacisti·
    • pianta organica delle farmacie·
    • revisione della pianta organica·
    • violazione art. 5 L. n. 362/1991

  • 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-05, n. 202305443
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    • controinteressati·
    • decentramento a domanda·
    • decremento demografico·
    • delibera di giunta comunale·
    • inammissibilità del ricorso·
    • legittimità della delibera comunale·
    • misure cautelari·
    • motivi ostativi al trasferimento·
    • notifica del ricorso·
    • parere dell'ASL e dell'Ordine dei farmacisti·
    • principio del contraddittorio·
    • revisione della pianta organica delle farmacie·
    • ricorso amministrativo·
    • spese processuali·
    • trasferimento di sede farmaceutica

  • 4. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-07-24, n. 202301108
    Provvedimento:
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    • accessibilità al servizio farmaceutico·
    • carenza di interesse ad agire·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • modifica delle circoscrizioni farmaceutiche·
    • pareri dell'Ordine dei Farmacisti e dell'Azienda Sanitaria·
    • programmazione territoriale delle farmacie·
    • revisione della pianta organica delle farmacie·
    • violazione art. 2 L. 475/1968·
    • violazione art. 5 L. 362/1991

  • 5. TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-10-11, n. 202315052
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    • art. 5, comma 2, legge n. 362/1991·
    • art. 71 bis e 74 c.p.a.·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • competenza della Giunta di Roma Capitale·
    • diniego di decentramento sede farmaceutica·
    • sentenza in forma semplificata·
    • zona di nuovo insediamento abitativo
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