emersione di attivita' detenute all'estero
Art. 6. Emersione di attivita' detenute all'estero1.Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al ((30 settembre 2003)), relativamente ad attivita' detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni che seguono:
a)la somma da versare e' pari al ((2,5 per cento)) dell'importo dichiarato; il versamento della somma e' effettuato in denaro ed e' conseguentemente esclusa la facolta' di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
b)per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001;
c)il modello di dichiarazione riservata e' approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d)relativamente alle attivita' oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonche' per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
e)la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi cosi' determinati l'intermediario, al quale e' presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f)nella dichiarazione riservata di cui alla lettera c) gli interessati devono attestare che le attivita' oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
2.All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi".
3.Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.".
4.Il comma4-bisdell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.".
5.Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi.".
6.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2003, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 212)).
a)la somma da versare e' pari al ((2,5 per cento)) dell'importo dichiarato; il versamento della somma e' effettuato in denaro ed e' conseguentemente esclusa la facolta' di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
b)per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001;
c)il modello di dichiarazione riservata e' approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d)relativamente alle attivita' oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonche' per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
e)la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi cosi' determinati l'intermediario, al quale e' presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f)nella dichiarazione riservata di cui alla lettera c) gli interessati devono attestare che le attivita' oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
2.All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi".
3.Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.".
4.Il comma4-bisdell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.".
5.Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi.".
6.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2003, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 212)).