disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro
Art. 2. Disposizioni comuni alle controversie disciplinate
dal rito del lavoro1.Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.
2.L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile puo' essere concessa su istanza di ciascuna parte.
3.L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.
4.Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 413, 415, 417, 417-bis, 420-bis, 421, 423, 425, 426, 427, 429, 431, 433, 438 e 439 del Codice di procedura civile :
«Art. 413 (Giudice competente). - Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409.
Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e' il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente e' addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nelle controversie nelle quali e' parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.».
«Art. 415 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza). - Il ricorso e' depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Il termine di cui al comma precedente e' elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso e' notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.».
«Art. 417 (Costituzione e difesa personali delle parti). - In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede euro 129,11.
La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.
Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale.
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.».
«Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
- Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche' al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.».
«Art. 420-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi). - Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 e' necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.
La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilita' del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo e' sospeso dalla data del deposito.».
«Art. 421 (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 420.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purche' necessario al fine dell'accertamento dei fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita' l'esame dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.».
«Art. 423 (Ordinanze per il pagamento di somme). - Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza che decide la causa.».
«Art. 425 (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali). - Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.».
«Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). - Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.».
«Art. 427 (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). - Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.».
«Art. 429 (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.».
«Art. 431 (Esecutorieta' della sentenza). - Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.
All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.
La sospensione disposta a norma del comma precedente puo' essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro 258,23.
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.».
«Art. 433 (Giudice d'appello). - L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello puo' essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.».
«Art. 438 (Deposito della sentenza di appello). - Il deposito della sentenza di appello e' effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.».
«Art. 439 (Cambiamento del rito in appello). - La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.».
dal rito del lavoro1.Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.
2.L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile puo' essere concessa su istanza di ciascuna parte.
3.L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.
4.Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 413, 415, 417, 417-bis, 420-bis, 421, 423, 425, 426, 427, 429, 431, 433, 438 e 439 del Codice di procedura civile :
«Art. 413 (Giudice competente). - Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409.
Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e' il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente e' addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nelle controversie nelle quali e' parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.».
«Art. 415 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza). - Il ricorso e' depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Il termine di cui al comma precedente e' elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso e' notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.».
«Art. 417 (Costituzione e difesa personali delle parti). - In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede euro 129,11.
La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.
Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale.
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.».
«Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
- Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche' al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.».
«Art. 420-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi). - Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 e' necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.
La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilita' del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo e' sospeso dalla data del deposito.».
«Art. 421 (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 420.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purche' necessario al fine dell'accertamento dei fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita' l'esame dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.».
«Art. 423 (Ordinanze per il pagamento di somme). - Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza che decide la causa.».
«Art. 425 (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali). - Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.».
«Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). - Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.».
«Art. 427 (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). - Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.».
«Art. 429 (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.».
«Art. 431 (Esecutorieta' della sentenza). - Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.
All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.
La sospensione disposta a norma del comma precedente puo' essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro 258,23.
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.».
«Art. 433 (Giudice d'appello). - L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello puo' essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.».
«Art. 438 (Deposito della sentenza di appello). - Il deposito della sentenza di appello e' effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.».
«Art. 439 (Cambiamento del rito in appello). - La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.».
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3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/09/2021, n. 24414Provvedimento: 24414 2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI composta da: Pietro CURZIO Primo Presidente R.G. 11794/2015 Pasquale D'ASCOLA Presidente di sezione Cron. 24414 Giacomo TRAVAGLINO Presidente di sezione Rep. Antonio VALITUTTI Consigliere U.P. cam. 6/7/2021 Massimo FERRO Consigliere Consigliere Rel. Alberto GIUSTI affissione del crocifisso nelle aule scolastiche Lina RUBINO Consigliere Caterina MAROTTA Consigliere Milena FALASCHI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 11794/2015 proposto da: PP FR, rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabio Corvaja e Simonetta Crisci, con domicilio eletto …Leggi di più...
4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2020, n. 11866Provvedimento: 1 1866-20 1 E ร T REPUBBLICA ITALIANA N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI VINCENZO DI CERBO -· Primo Presidente f.f. - AMMINISTRATIVE CONFLITTO DI COMPETENZA IN - Presidente di Sezione - BIAGIO IO APPELLO Ud. 11/02/2020 - AMELIA TORRICE -Consigliere - PU R.G.N. 28997/2018 - Consigliere - GIUSEPPE LOCATELLI Go 11866 Rep. ADRIANA DORONZO - Consigliere - ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - MARIA ACIERNO Consigliere - ENRICO SCODITTI - Consigliere - ALDO CARRATO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28997-2018 per regolamento di competenza proposto …Leggi di più...
5. Trib. Arezzo, sentenza 21/02/2024, n. 225Provvedimento: 1 n. 1670/2023 r.g. TRIBUNALE ORDINARIO DI EZ SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. 1670/2023 r.g. Oggi 21 febbraio 2024 ad ore 12:30 innanzi al giudice Federico Pani, sono comparsi: Per parte ricorrente l'avv. Siro Centofanti. Per parte resistente l'avv. Denise Dell'NA. È inoltre presente l'avv. Federica Refi. L'avv. Centofanti rinuncia al settimo motivo di impugnazione. Quanto al resto, nel merito si riporta a quanto dedotto nella discussione del novembre scorso. Si sofferma, quindi, sulla tematica della legittimità costituzionale dell'art. 8 della Legge 689/1981. Passa in rassegna le pronunce succedutesi nel tempo, rilevandone la poca persuasività della motivazione. In ogni …Leggi di più...