Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
Art. 14.Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato1.Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2.E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3.Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4.L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 28. - Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
- Si riporta il testo dell'articolo 645 del Codice di procedura civile:
«Art. 645 (Opposizione). - L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda nota sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta'.».
2.E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3.Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4.L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 28. - Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
- Si riporta il testo dell'articolo 645 del Codice di procedura civile:
«Art. 645 (Opposizione). - L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda nota sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta'.».