(durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).

Art. 7. (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).1.In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di quattro anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'. (18) (21) ((24))1-bis.Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f).
Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
2.Una ulteriore nomina non e' consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.
2-bis.In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro svolto.
2-ter.La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2-quater.Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter. (9)
-------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 13 febbraio 2001, n. 48 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge puo' essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico." -------------AGGIORNAMENTO (18)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 395) che "I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013". -------------AGGIORNAMENTO (21)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 290) che "Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 o il 31 dicembre 2014 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015". ------------AGGIORNAMENTO (24)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 610) che "I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2015

Sentenze34


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-20, n. 201908620
    Provvedimento: Pubblicato il 20/12/2019 N. 08620/2019REG.PROV.COLL. N. 00481/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso avente numero di registro generale 481 del 2009, proposto dall'avvocato -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lo Castro e con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Vaccaro in Roma, via Tacito n. 90, contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , e il Consiglio superiore della magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi …
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    • art. 1226 c.c.·
    • art. 2043 c.c.·
    • art. 2056 c.c.·
    • Consiglio Superiore della Magistratura·
    • diniego di conferma della nomina·
    • interesse legittimo pretensivo·
    • ordinanza cautelare·
    • responsabilità amministrativa·
    • risarcimento danni·
    • valutazione equitativa del danno

  • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-08-29, n. 201910658
    Provvedimento: Pubblicato il 29/08/2019 N. 10658/2019 REG.PROV.COLL. N. 11007/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11007 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna De Leo, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in Roma, via Flaminia, 189; contro Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …
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    • art. 7 L. 374/91·
    • conferma del giudice di pace·
    • eccesso di potere·
    • indagine penale·
    • requisiti per la conferma·
    • ritardi nel deposito delle sentenze·
    • sospensione dalle funzioni giurisdizionali·
    • spese processuali·
    • travisamento della prova·
    • valutazione discrezionale del Consiglio Giudiziario

  • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-05-06, n. 201902907
    Provvedimento: Pubblicato il 06/05/2019 N. 02907/2019REG.PROV.COLL. N. 00410/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 410 del 2010, proposto dal dottor AN OT, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Gabriella Cappiello e Renato Angelone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocatessa Ivana OT in Roma, via Francesco De Vico, 7, contro il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale …
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    • art. 20 l. 48/2001·
    • art. 7 l. 374/1991·
    • Consiglio Superiore della Magistratura·
    • deroga limite età·
    • giudice di pace·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • limite di età·
    • motivazione sentenza·
    • proroga incarico·
    • sentenza breve

  • 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-10-16, n. 201704782
    Provvedimento: Pubblicato il 16/10/2017 N. 04782/2017REG.PROV.COLL. N. 05194/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5194 del 2016, proposto da: AN UC AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Braca, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; contro Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei …
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    • art. 5 e 7 della legge n. 374 del 1991·
    • attività istruttoria·
    • Consiglio Giudiziario·
    • diniego di conferma nell'incarico di giudice di pace·
    • discrezionalità del Consiglio Superiore della Magistratura·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • illogicità della delibera·
    • limiti del sindacato giurisdizionale·
    • motivazione per relationem·
    • sanzione disciplinare dell'ammonimento·
    • sindacato giurisdizionale sul provvedimento di diniego di conferma·
    • tariffa delle spese·
    • valutazione dei requisiti soggettivi·
    • valutazione qualitativa e quantitativa del lavoro svolto

  • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-02-13, n. 201700613
    Provvedimento: Pubblicato il 13/02/2017 N. 00613/2017REG.PROV.COLL. N. 01645/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2016, proposto dalla dottoressa EL Di IL, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5; contro Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12; …
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    • circolare CSM n. P15880/2002 del 1° agosto 2002·
    • diniego di conferma per scarsa laboriosità·
    • discrezionalità del Consiglio Superiore della Magistratura·
    • eccesso di potere·
    • giudizio globale sulla funzione giurisdizionale·
    • giustificazione dei ritardi·
    • mancata conferma nell'incarico di giudice di pace·
    • problemi familiari del magistrato·
    • ritardi nel deposito delle sentenze·
    • sindacato del giudice amministrativo·
    • valutazione comparativa con altri giudici di pace·
    • valutazione dei requisiti per la conferma·
    • violazione art. 5 e 7 l. 21 novembre 1991, n. 374
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