regime fiscale

Art. 46. Regime fiscale1.Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)). ((4))--------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che l'abrogazione del comma 2 del presente articolo ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
Entrata in vigore il 19 giugno 1998
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