cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario

Art. 12. Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario1.Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella I qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale. 2.L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6.059 unita' di cui:
a)12 della I qualifica dirigenziale; b)84 della IX qualifica funzionale; c)840 dell'VIII qualifica funzionale; d)1.495 della VI qualifica funzionale; e)802 della V qualifica funzionale; f)1.604 della IV qualifica funzionale; g)1.222 della III qualifica funzionale. 3.L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unita' di cui:
a)240 della VII qualifica funzionale; b)480 della VI qualifica funzionale; c)640 della V qualifica funzionale. 4.Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace. 5.Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante immissione in ruolo con priorita' del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria gia' in ruolo. 6.Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorita' dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purche' in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalita' consistenti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
Entrata in vigore il 27 novembre 1991

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