competenza del pretore
Art. 18. Competenza del pretore1.Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 8 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 3 della legge 27 novembre 1990, n. 353 (a decorrere dal 1 gennaio 1993, a seguito del differimento del termine di entrata in vigore previsto dall'art. 50 della presente legge) poi modificato (dal 2 gennaio 1993) dagli articoli 18 e 47 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 8 (Competenza del pretore). - Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma;
2) (per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi) (numero in vigore il 1 gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo);
3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
4) (per le cause relative alla misura e alle modalita' di uso dei servizi di condominio di case) (numero in vigore il 1 gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo)".
"Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 8 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 3 della legge 27 novembre 1990, n. 353 (a decorrere dal 1 gennaio 1993, a seguito del differimento del termine di entrata in vigore previsto dall'art. 50 della presente legge) poi modificato (dal 2 gennaio 1993) dagli articoli 18 e 47 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 8 (Competenza del pretore). - Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma;
2) (per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi) (numero in vigore il 1 gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo);
3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
4) (per le cause relative alla misura e alle modalita' di uso dei servizi di condominio di case) (numero in vigore il 1 gennaio 1993, abrogato dal giorno successivo)".