(abrogazioni)

Art. 22.(Abrogazioni)1.Sono abrogati:
a)la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;b)l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;c)l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;d)l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;e)l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;f)l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1999
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